FAQ Fondo di Competitività delle imprese

Qui rispondiamo sulla parte gestita da SFIRS, Soggetto gestore del Fondo: l’istruttoria, la perizia, le spese, il contratto, le erogazioni e il rapporto con l’impresa durante la realizzazione del Piano.

Data di pubblicazione
19 Ottobre, 2026
Tempo di lettura
10 minuti

Oggetto e perimetro delle risposte

Qui risponde SFIRS S.p.A., Soggetto gestore del Fondo (art. 3, comma 1), sulle attività che l’Avviso le attribuisce. Il Soggetto gestore, a ciò autorizzato dall’Amministrazione regionale, predispone e sottoscrive i contratti con il Soggetto proponente e ne verifica il puntuale rispetto in base al ruolo ad esso attribuito (art. 10, comma 1).

Si usano i termini dell’Avviso. Il Soggetto proponente è l’impresa in forma individuale o congiunta che intende realizzare investimenti nel territorio regionale attraverso uno specifico Piano di Investimenti capace di generare significative ricadute a livello locale; il Beneficiario è l’impresa, in forma individuale o congiunta, ammessa a beneficiare delle misure agevolative previste dal Bando/Avviso. La Struttura competente per l’attuazione del presente Avviso è l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione (art. 19, comma 2). Nelle domande 5, 14 e 17 un riquadro indica il riparto fra Soggetto gestore e Amministrazione regionale; nella domanda 18 il riquadro indica a chi l’Avviso rinvia per i chiarimenti.

Riferimento: Avviso, art. 3, comma 1 — art. 10, comma 1 — art. 19, comma 2 — Appendice definizioni, «Soggetto proponente» e «Beneficiario»

L’istruttoria di SFIRS

1. La domanda è stata presentata. Che cosa fa SFIRS?

Il Soggetto gestore completa l’istruttoria, effettuando le seguenti attività in ordine (art. 9, comma 4):

  • a) alla ricevibilità della domanda;
  • b) all’ammissibilità soggettiva, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 4 del presente Avviso;
  • c) al soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità delle domande di cui all’art. 5 del presente Avviso;
  • d) all’acquisizione della perizia di stima inerente al Piano di Investimenti;
  • e) all’accertamento della sussistenza del merito di credito, finalizzato a verificare la capacità di far fronte agli impegni di rimborso/pagamento derivanti dall’intervento finanziario richiesto al Fondo, nel contesto dell’operatività economica e finanziaria del Soggetto richiedente e l’adeguatezza delle garanzie a supporto dell’operazione;
  • f) al rispetto degli ulteriori criteri di valutazione del PR Sardegna FESR 2021-2027 o del PN JTF Italia 2021-2027, laddove applicabili.

La relazione istruttoria, da concludersi con una proposta positiva o negativa formulata dal Soggetto gestore, è trasmessa all’Amministrazione regionale per i successivi adempimenti di competenza (art. 9, comma 9).

Riferimento: Avviso, art. 9, comma 4, lettere a)-f), e comma 9

2. Quanto dura l’istruttoria?

Il procedimento è avviato il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda di accesso al Fondo di Competitività (art. 19, comma 2). Il Soggetto gestore, entro il termine di 120 giorni lavorativi dalla data di avvio del procedimento, completa l’istruttoria (art. 9, comma 4).

Il Soggetto gestore può richiedere chiarimenti e/o integrazioni documentali assegnando un termine non superiore a 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione, con conseguente sospensione del termine di conclusione del procedimento autorizzatorio (art. 9, comma 6).

Riferimento: Avviso, art. 9, commi 4 e 6 — art. 19, comma 2

3. SFIRS può chiedere documenti che non erano nell’elenco?

Sì. Oltre la documentazione indicata nel presente Avviso, il Soggetto gestore potrà richiedere ogni altra documentazione ritenuta utile e/o necessaria, a seguito dell’avanzamento istruttorio, al fine della valutazione del Piano proposto e del merito creditizio del Soggetto proponente (art. 7, comma 7).

Il Soggetto gestore può richiedere chiarimenti e/o integrazioni documentali assegnando un termine non superiore a 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione, con conseguente sospensione del termine di conclusione del procedimento autorizzatorio. Il mancato invio della documentazione, entro i termini previsti, da parte del Soggetto proponente costituisce causa di rigetto della domanda (art. 9, comma 6).

Riferimento: Avviso, art. 7, comma 7 — art. 9, comma 6

4. SFIRS valuta anche la solidità dell’impresa?

Sì. Tra le attività dell’istruttoria c’è l’accertamento della sussistenza del merito di credito, riportato alla lettera e) della domanda 1 (art. 9, comma 4, lettera e)).

L’intervento del Fondo di Competitività è subordinato alla positiva valutazione del Piano proposto, in termini di sostenibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento alla capacità di pagamento dei canoni di leasing e di rimborso dei finanziamenti a medio e lungo termine ed alla coerenza tra le fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari (art. 9, comma 7).

Il Soggetto gestore nell’effettuare l’istruttoria, si attiene al principio di sana e prudente gestione nel rispetto delle proprie procedure e, ferma restando la propria autonomia decisionale, può richiedere le garanzie, pubbliche e private, reali e/o personali, che ritiene necessarie in quanto compatibili con la natura di operazione a condizioni di mercato (art. 9, comma 5).

Riferimento: Avviso, art. 9, comma 4, lettera e), e commi 5 e 7

5. Chi decide se l’impresa è ammessa al finanziamento?

L’assenso ad avviare le verifiche propedeutiche alla stipula, la comunicazione dei motivi ostativi e l’autorizzazione alla stipula non sono del Soggetto gestore: spettano all’Amministrazione regionale (art. 9, commi 10 e 13).

Il Soggetto gestore, completata l’istruttoria, propone all’Amministrazione regionale l’ammissione al Fondo o il rigetto dell’istanza presentata (art. 9, comma 3).

L’Amministrazione regionale, acquisiti gli esiti dell’attività di istruttoria del Soggetto gestore, provvede: per le istruttorie esitate positivamente, a comunicare, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo, l’assenso ad avviare le verifiche propedeutiche alla stipula del contratto di finanziamento, secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nella relazione istruttoria; per le istruttorie esitate negativamente, a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nel rispetto della L. 241/90, art. 10-bis (art. 9, comma 10).

Ricevuta la documentazione richiesta per la stipula e verificata la sussistenza delle condizioni indicate nella relazione istruttoria, il Soggetto gestore comunica la conclusione delle verifiche condotte all’Amministrazione regionale che provvede ad autorizzarlo con propria determinazione alla stipula del contratto (art. 9, comma 13).

Riferimento: Avviso, art. 9, commi 3, 10 e 13

La perizia e le spese

6. Chi fa la perizia di stima e chi la paga?

Nel corso dell’istruttoria, e comunque preliminarmente all’attuazione dell’operazione (acquisto e contestuale concessione in leasing o mutuo), il Soggetto gestore deve acquisire una perizia giurata di stima, predisposta secondo le linee guida ABI, redatta da valutatore qualificato indipendente secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, selezionato dal Soggetto gestore, con oneri a carico del Soggetto proponente.

Ciò che deve risultare dalla perizia è elencato all’art. 8, comma 1.

Riferimento: Avviso, art. 8, comma 1

7. La perizia ha una scadenza?

Sì. Detta perizia ha validità fino a un massimo di dodici mesi dalla data di stesura. Decorso detto termine il Soggetto gestore può disporre un aggiornamento della stessa con oneri a carico del Soggetto proponente.

Riferimento: Avviso, art. 8, comma 1

8. Quanto costano le spese di istruttoria e quando si pagano?

Indipendentemente dalla forma tecnica di intervento individuata sono a carico del Soggetto proponente le spese di istruttoria, determinate nella misura dello 0,50% dell’importo del contratto con un minimo di 1.500 euro, ed ulteriormente incrementate degli oneri sostenuti per eventuali supplementi di analisi che si rendessero necessari a fronte di richieste del Soggetto proponente.

Le spese di istruttoria devono essere corrisposte dall’impresa proponente nella misura del 50% dell’importo complessivo al momento della sottoscrizione dell’Atto di Adesione ed Obbligo e, per il restante 50%, all’atto della stipula del contratto.

Riferimento: Avviso, art. 6, comma 5, lettera a)

9. Quali altre spese restano a carico dell’impresa?

Indipendentemente dalla forma tecnica di intervento individuata sono a carico del Soggetto proponente le spese relative alla perizia di stima, gli oneri notarili e le imposte, le spese relative alla polizza assicurativa sull’immobile oggetto dell’operazione di finanziamento rilasciata da primaria compagnia di assicurazioni (art. 6, comma 5, lettere b), c) e d)).

Per l’aggiornamento della perizia, con oneri a carico del Soggetto proponente, si veda la domanda 7 (art. 8, comma 1). Per la verifica peritale con oneri a carico del Soggetto proponente si veda l’art. 8, comma 5.

Riferimento: Avviso, art. 6, comma 5, lettere b), c) e d) — art. 8, commi 1 e 5

Il contratto e le erogazioni

10. Quando si conosce il tasso, e quanto si paga di canone o di rata?

I prestiti sono erogati a condizioni di mercato ed il tasso di interesse applicabile alle operazioni è determinato sulla base della metodologia indicata nella Comunicazione della Commissione Europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Considerata la specificità dello strumento, che prevede l’applicazione di un tasso fisso, questo è determinato assumendo come parametro base di riferimento il tasso EURIRS, riferito alla durata dell’intervento, vigente alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento (art. 6, comma 3). Le condizioni di ciascuna forma tecnica sono nelle Tabelle 1, 2 e 3, riportate nella pagina Forme tecniche e condizioni.

Per le istruttorie concluse con esito positivo, il Soggetto gestore, a seguito della comunicazione dell’Amministrazione regionale, informa il Soggetto proponente in merito all’importo del finanziamento esitato rispetto al Piano di Investimenti oggetto di valutazione, con l’indicazione delle condizioni economiche, del relativo piano di ammortamento e delle modalità di erogazione, gli eventuali subordini istruttori cui è condizionata l’erogazione del finanziamento, nonché la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto di finanziamento (art. 9, comma 11).

Riferimento: Avviso, art. 6, comma 3 — Tabelle 1, 2 e 3 — art. 9, comma 11

11. Che cos’è l’Atto di adesione e obbligo, e quanto tempo c’è per firmarlo?

Entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della comunicazione del Soggetto gestore (art. 9, comma 11), a pena di decadenza, il Soggetto proponente provvede a trasmettere al Soggetto gestore copia dell’Atto di adesione e obbligo sottoscritto dal rappresentante legale dell’impresa e dagli altri eventuali soggetti coinvolti nell’operazione, in segno di integrale ed incondizionata accettazione dell’intervento e delle relative condizioni previste, allegando la documentazione richiesta per procedere alla formalizzazione del provvedimento di autorizzazione alla stipula del contratto di finanziamento, nonché a pagare il 50% delle spese di istruttoria di cui all’art. 6, comma 5, lettera a).

Detto termine, su richiesta motivata del Soggetto proponente, può essere prorogato una sola volta e massimo per ulteriori 30 giorni.

Riferimento: Avviso, art. 9, comma 12

12. Chi riceve materialmente il denaro?

Nell’ipotesi di finanziamento nella forma del leasing finanziario immobiliare o dell’azienda (o ramo d’azienda), il Soggetto gestore eroga la somma concessa a titolo di intervento del Fondo di Competitività direttamente al soggetto venditore dell’immobile o dell’azienda (o ramo d’azienda) e/o direttamente ai creditori dello stesso che vantano diritti sul bene oggetto di intervento ovvero ancora direttamente agli organi delle procedure concorsuali (art. 10, comma 5).

Nell’ipotesi di finanziamento nella forma di mutuo ipotecario immobiliare o dell’azienda (o ramo d’azienda), il Soggetto gestore eroga la somma concessa a titolo di intervento del Fondo di Competitività direttamente al soggetto venditore dell’immobile o dell’azienda (o ramo d’azienda) e/o direttamente ai creditori dello stesso che vantano diritti sul bene oggetto di intervento ovvero ancora direttamente agli organi delle procedure concorsuali e al Soggetto proponente la domanda di accesso al Fondo per le somme eventualmente anticipate (art. 10, comma 6).

Nell’ipotesi di finanziamento nella forma di sale and lease back, il Soggetto gestore eroga la somma concessa direttamente al soggetto venditore dell’immobile (art. 10, comma 7).

Riferimento: Avviso, art. 10, commi 5, 6 e 7

13. Come vengono pagati i lavori di ristrutturazione o la costruzione?

Qualora l’intervento del Fondo di Competitività finanzi i costi accessori di cui all’art. 6, ovvero sia diretto a finanziare la realizzazione di nuovi immobili, l’erogazione avviene, a seguito di specifica richiesta avanzata dal Soggetto beneficiario, fatte salve le specifiche pattuizioni previste in sede contrattuale, nel rispetto delle seguenti disposizioni (art. 10, comma 8):

  • a) l’erogazione avviene per stati di avanzamento lavori (SAL), in numero non superiore a 5 ed entro il periodo di pre-locazione o di preammortamento previsto contrattualmente;
  • b) il primo SAL non potrà essere inferiore al 20% delle spese complessivamente previste;
  • c) l’erogazione è in ogni caso subordinata alle condizioni dei punti i.-iv.

Le condizioni della lettera c), il termine del bonifico e la quietanza sono riportati nella pagina Forme tecniche e condizioni.

Riferimento: Avviso, art. 10, comma 8, lettere a), b) e c) — art. 10, commi 9 e 10

Durante la realizzazione del Piano

14. Quanto tempo c’è per realizzare il Piano?

La concessione della proroga non è del Soggetto gestore: il Soggetto gestore la propone all’Amministrazione regionale (art. 5, comma 6).

I Piani di Investimenti non possono avere durata superiore a 36 mesi. Per giustificati motivi, il Soggetto beneficiario può richiedere al Soggetto gestore una proroga di massimo 6 mesi per il completamento degli investimenti. Il Soggetto gestore, valutate le motivazioni addotte, propone all’Amministrazione regionale l’eventuale concessione della proroga.

Riferimento: Avviso, art. 5, comma 6

15. Che obblighi ha l’impresa verso SFIRS dopo la firma?

Con la sottoscrizione del Contratto di finanziamento il Soggetto beneficiario assume gli obblighi elencati all’art. 12, comma 1, lettere da a) a q). Tra questi: realizzare l’intero Piano, in modo organico e funzionale, secondo quanto indicato nel Contratto (lett. a)); fornire al Soggetto gestore ogni informazione e notizia in merito all’attività e all’andamento aziendale, agli assetti partecipativi, alla consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio sociale, per tutta la durata del finanziamento (lett. b)); comunicare preventivamente qualsiasi variazione della sede, dell’attività e della compagine sociale/associativa (lett. e)); comunicare tempestivamente l’eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o la proposizione di istanze di fallimento, o di azioni giudiziarie da parte di terzi (lett. f)).

Il Soggetto beneficiario deve trasmettere tutte le comunicazioni e la documentazione inerente il Piano ammesso ai benefici esclusivamente tramite SIPES (art. 21, comma 1). Per le funzionalità non supportate dalla piattaforma, o per comunicazioni inerenti a variazioni e/o a rinunce, il Soggetto beneficiario comunicherà al Centro Regionale di Programmazione all’indirizzo P.E.C. crp@pec.regione.sardegna.it e alla SFIRS all’indirizzo P.E.C. sfirs@legalmail.it (art. 21, comma 2).

Riferimento: Avviso, art. 12, comma 1, lettere a), b), e) e f) — art. 21, commi 1 e 2

16. Ci sono controlli e sopralluoghi?

Sì. Il Soggetto gestore e/o l’Amministrazione regionale ed ogni altro soggetto da essi appositamente delegato, è autorizzato ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie, anche attraverso sopralluoghi presso i Soggetti beneficiari (art. 14, comma 6).

Verifiche, controlli e monitoraggio sono disciplinati all’art. 14; l’obbligo di consentire ispezioni, verifiche e controlli per tutta la durata del finanziamento è all’art. 12, comma 1, lettera h).

Riferimento: Avviso, art. 14, comma 6 (e art. 14) — art. 12, comma 1, lettera h)

17. Che cosa accade se il contratto non viene rispettato?

La revoca e il recupero coattivo del credito non sono del Soggetto gestore: spettano all’Amministrazione regionale (art. 15, comma 3; art. 16, comma 3). La risoluzione del contratto è invece del Soggetto gestore (art. 15, commi 1 e 2).

L’accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contrattuali determina la risoluzione del contratto ad opera del Soggetto gestore e l’avvio della procedura di recupero delle somme ancora dovute maggiorate degli interessi di mora (art. 15, comma 1).

Il Soggetto gestore ha la facoltà di considerare risolto il Contratto al verificarsi delle circostanze elencate, a titolo esemplificativo, all’art. 15, comma 2.

È facoltà dell’Amministrazione regionale procedere alla revoca nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario, nell’utilizzo del finanziamento concesso quando compromettano la possibilità di realizzare il Piano di Investimenti approvato o nel caso di mancato rispetto dei vincoli di destinazione del finanziamento (art. 15, comma 3). L’Amministrazione regionale provvede ad avviare le opportune azioni di recupero coattivo del credito (art. 16, comma 3).

Riferimento: Avviso, art. 15, commi 1, 2 e 3 — art. 16, comma 3

18. A chi si chiedono chiarimenti sull’Avviso?

Per i chiarimenti sull’Avviso, l’Avviso indica l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione (art. 19, comma 1).

Le informazioni sul presente Avviso sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it ed eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione al seguente indirizzo di posta elettronica: crp@pec.regione.sardegna.it.

Riferimento: Avviso, art. 19, comma 1

A chi rivolgersi

Il Soggetto beneficiario deve trasmettere tutte le comunicazioni e la documentazione inerente il Piano ammesso ai benefici esclusivamente tramite SIPES. Per le funzionalità non supportate dalla piattaforma, o per comunicazioni inerenti a variazioni e/o a rinunce, il Soggetto beneficiario comunicherà a entrambi gli indirizzi PEC: Centro Regionale di Programmazione, crp@pec.regione.sardegna.it, e SFIRS, sfirs@legalmail.it.

SFIRS S.p.A., Soggetto gestore del Fondo Contatti: tel. +39 070 679791 — info@sfirs.it
Chiarimenti sull’Avviso Centro Regionale di Programmazione, Ufficio Relazioni con il Pubblico — crp@pec.regione.sardegna.it
Procedimento amministrativo Centro Regionale di Programmazione. Responsabile del procedimento: ing. Marco Naseddu

Riferimento: Avviso, art. 19, commi 1 e 2; art. 21, commi 1 e 2. Telefono e posta elettronica ordinaria di SFIRS: dati societari.

Avvertenza

Le risposte riportano le disposizioni dell’Avviso e non lo sostituiscono: in caso di difformità fa fede il testo dell’Avviso.

Fonti

  • Avviso per la selezione di Piani di investimenti da finanziare attraverso il Fondo di Competitività delle imprese, approvato con Determinazione n. 822 prot. n. 7906 del 10 agosto 2026: testo integrale
  • Regolamento del Fondo di Competitività delle imprese, approvato con Determinazione n. 745 prot. n. 7371 del 30 luglio 2026, che l’Avviso integra (Avviso, art. 1, comma 2)
  • Avviso, allegati, determinazioni e Regolamento sono pubblicati alla pagina del bando sul sito della Regione Autonoma della Sardegna
Pubblicato il: 19/10/2026 10:12  |  Ultima modifica: 19/10/2026 10:19
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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

19 Ottobre, 2026