Le forme tecniche
Le condizioni previste dall’Avviso per ciascuna forma tecnica del Fondo di Competitività (leasing finanziario immobiliare, sale and lease-back, leasing finanziario d’azienda o di ramo d’azienda, mutuo ipotecario): durata, tasso, garanzie, costi, perizia, erogazioni e documentazione richiesta.
19 Ottobre, 2026
9 minuti
Quello che vale per tutte le forme tecniche
In questa pagina si usano i termini dell’Avviso. Il Soggetto gestore è il soggetto incaricato della gestione del Fondo di Competitività, SFIRS S.p.A. Il Soggetto proponente è l’impresa in forma individuale o congiunta che intende realizzare investimenti nel territorio regionale attraverso uno specifico Piano di Investimenti capace di generare significative ricadute a livello locale; il Beneficiario è l’impresa, in forma individuale o congiunta, ammessa a beneficiare delle misure agevolative previste dal Bando/Avviso.
Nell’ambito del presente Avviso, il Fondo interviene mediante l’erogazione di un finanziamento pubblico di importo non inferiore ad euro 100.000 e non superiore a euro 5.000.000.
I prestiti sono erogati a condizioni di mercato ed il tasso di interesse applicabile alle operazioni è determinato sulla base della metodologia indicata nella Comunicazione della Commissione Europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Considerata la specificità dello strumento, che prevede l’applicazione di un tasso fisso, questo è determinato assumendo come parametro base di riferimento il tasso EURIRS, riferito alla durata dell’intervento, vigente alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.
I prestiti sono assistiti da garanzie reali e/o personali in funzione dell’entità e del grado di rischio complessivo delle operazioni.
Le spese a carico del Soggetto proponente, indipendentemente dalla forma tecnica, sono elencate all’art. 6, comma 5, e riportate nella pagina del Fondo.
Appendice definizioni, «Soggetto gestore», «Soggetto proponente» e «Beneficiario»; art. 6, commi 1, 3, 4 e 5 dell’Avviso
Leasing finanziario immobiliare e sale and lease-back
Il leasing finanziario è il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 385/1993, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo.
Sale and lease back (in breve lease back): si intende l’operazione finanziaria con la quale il proprietario di un bene aliena quest’ultimo ad un intermediario finanziario, che paga il prezzo e, contestualmente, concede il medesimo bene in leasing finanziario allo stesso venditore. Le risorse finanziarie derivanti dalle operazioni di sale and lease back immobiliare devono essere utilizzate esclusivamente per soddisfare il fabbisogno necessario alla realizzazione degli investimenti oggetto del Piano.
Appendice definizioni, «Leasing finanziario» e «Sale and lease back»; art. 6, comma 6, punto i., lettera g) dell’Avviso
Acquisto ed erogazione. Nel leasing finanziario il perfezionamento del contratto di acquisto dell’immobile da parte del Soggetto gestore ed il perfezionamento del contratto di leasing finanziario avvengono contestualmente. Esclusivamente in presenza di particolari esigenze procedurali che non consentono la contestuale sottoscrizione dei contratti (acquisto e concessione in leasing), preliminarmente all’acquisizione del bene da parte del Soggetto gestore si procederà alla formalizzazione con il Soggetto proponente (promittente conduttore) di un contratto preliminare di leasing finanziario che preveda l’obbligo di restituzione delle somme eventualmente erogate dal Soggetto gestore per il perfezionamento dell’operazione, e l’applicazione di una penale nell’ipotesi in cui, successivamente all’acquisizione del bene, non si proceda alla stipula del contratto di leasing per fatto imputabile al Soggetto proponente (art. 10, comma 3). Nel leasing finanziario immobiliare il Soggetto gestore eroga la somma direttamente al soggetto venditore dell’immobile e/o direttamente ai creditori dello stesso che vantano diritti sul bene ovvero ancora direttamente agli organi delle procedure concorsuali. Nel sale and lease back il Soggetto gestore eroga la somma concessa direttamente al soggetto venditore dell’immobile.
art. 10, commi 2, 3, 5 e 7 dell’Avviso
Corrispettivo. Il corrispettivo per il contratto di leasing finanziario immobiliare è pari al prezzo di acquisto dell’immobile sostenuto dal Soggetto gestore maggiorato dei costi di eliminazione di abusi edilizi, vizi ed irregolarità sanabili, di ristrutturazione e/o messa a norma e/o di ampliamento indicati all’art. 5, comma 5. Le imposte indirette gravanti sull’atto di acquisto dell’immobile possono essere portate ad incremento del corrispettivo del contratto di leasing. In caso di costruzione di nuovi fabbricati il corrispettivo del contratto di leasing è pari al prezzo di acquisto dell’area e del costo di costruzione asseverato da perizia.
Nel caso del leasing finanziario immobiliare, con riferimento all’immobile oggetto di acquisizione non devono sussistere rapporti di parentela/affinità e/o partecipazione «incrociata» rispetto al destinatario del finanziamento.
art. 6, comma 6, punto i., lettere a), b), c) e d) dell’Avviso
Condizioni (Tabella 1 dell’Avviso, per tutte e due le forme)
| Durata | Massimo 20 anni comprensivi di un periodo di pre-locazione |
| Periodicità dei canoni | Mensile o trimestrale o semestrale |
| Tasso | Fisso pari a EURIRS vigente alla data di sottoscrizione del contratto di leasing maggiorato di uno spread determinato con la metodologia indicata dalla Comunicazione della Commissione Europea (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione |
| Riscatto finale | Facoltativo, di entità massima pari al 20% dell’importo del contratto |
| Maxi canone iniziale | Eventualmente stabilito in sede di istruttoria per le operazioni di importo non superiore a euro 800.000. Obbligatorio e non inferiore al 5% per le operazioni di importo superiore a euro 800.000 |
| Garanzie | Garanzie reali e/o personali opzionali sulla base delle risultanze dell’istruttoria di merito creditizio |
Il periodo di pre-locazione/preammortamento è determinato in funzione della complessità e dell’articolazione del Piano e non può essere superiore a 36 mesi.
Tabella 1; art. 6, comma 6, punto i., lettera e) dell’Avviso
Leasing finanziario d’azienda o di ramo d’azienda
Il Soggetto gestore eroga la somma direttamente al soggetto venditore dell’azienda (o ramo d’azienda) e/o direttamente ai creditori dello stesso che vantano diritti sul bene oggetto di intervento ovvero ancora direttamente agli organi delle procedure concorsuali. Il bene così acquistato è concesso in leasing finanziario al Soggetto proponente. L’acquisto da parte del Soggetto gestore del compendio aziendale e la concessione in leasing dello stesso devono essere formalizzati contestualmente. Esclusivamente in presenza di particolari esigenze procedurali che non consentono la contestuale sottoscrizione dei contratti (acquisto e concessione in leasing), preliminarmente all’acquisizione del bene da parte del Soggetto gestore si procederà alla formalizzazione con il Soggetto proponente (promittente conduttore) di un contratto preliminare di leasing finanziario che preveda l’obbligo di restituzione delle somme eventualmente erogate dal Soggetto gestore per il perfezionamento dell’operazione, e l’applicazione di una penale nell’ipotesi in cui, successivamente all’acquisizione del bene, non si proceda alla stipula del contratto di leasing per fatto imputabile al Soggetto proponente (art. 10, comma 3).
art. 10, commi 3 e 5; art. 6, comma 6, punto i., lettera h) dell’Avviso
Corrispettivo. Il corrispettivo per il contratto di leasing finanziario d’azienda è pari al prezzo di acquisto dell’azienda o ramo d’azienda sostenuto dal Soggetto gestore maggiorato dei costi di eliminazione di abusi edilizi, vizi ed irregolarità sanabili, di ristrutturazione e/o messa a norma e/o di ampliamento. Gli eventuali costi di ristrutturazione e/o di messa in sicurezza e a norma degli impianti e macchinari, laddove ricompresi nell’operazione, dovranno essere portati ad incremento del valore del contratto di leasing finanziario strumentale. Le imposte indirette gravanti sull’atto di acquisto del compendio aziendale possono essere portate ad incremento del valore del contratto di leasing. L’atto di acquisto del compendio aziendale deve chiaramente identificare e quantificare il valore dei fabbricati e dei terreni di pertinenza e quello dei macchinari, impianti specifici.
Che cosa non è finanziabile nel leasing d’azienda. Qualora il Piano preveda l’acquisto con lo strumento del leasing finanziario di un’azienda o di un ramo d’azienda, non possono essere oggetto di finanziamento tramite il Fondo, e sono quindi escluse, le spese relative a brevetti, software, arredi, automezzi, macchinari e attrezzature generiche, varia e minuta, scorte di magazzino, avviamento, perizie.
art. 6, comma 6, punto i., lettere h) e j) dell’Avviso
Condizioni per i fabbricati
| Durata | Massimo 20 anni comprensivi di una pre-locazione |
| Riscatto finale | Facoltativo, di entità massima pari al 15% dell’importo del contratto |
| Maxi canone iniziale | Eventualmente stabilito in sede di istruttoria per le operazioni di importo non superiore a euro 800.000. Obbligatorio e non inferiore al 5% per le operazioni di importo superiore a euro 800.000 |
Tabella 2, lettera a) dell’Avviso
Condizioni per macchinari e impianti
| Durata | Massimo 10 anni comprensivi di una pre-locazione |
| Riscatto finale | Facoltativo di entità massima pari al 5% dell’importo del contratto |
| Maxi canone iniziale | Non inferiore al 10% |
Tabella 2, lettera b) dell’Avviso
Condizioni generali
| Periodicità dei canoni | Mensile o trimestrale o semestrale |
| Tasso | Fisso pari a EURIRS vigente alla data di sottoscrizione del contratto di leasing maggiorato di uno spread determinato con la metodologia indicata dalla Comunicazione della Commissione Europea (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione |
| Garanzie | Garanzie reali e/o personali opzionali sulla base delle risultanze dell’istruttoria di merito creditizio |
Il periodo di pre-locazione/preammortamento è determinato in funzione della complessità e dell’articolazione del Piano e non può essere superiore a 36 mesi.
Tabella 2, lettera c); art. 6, comma 6, punto i., lettera e) dell’Avviso
Mutuo ipotecario
L’importo del finanziamento, in forma di mutuo, non potrà essere superiore al 75% del Piano di Investimenti. Il mutuo dovrà essere assistito da ipoteca di grado adeguato sul compendio immobiliare oggetto di finanziamento e/o su altro immobile, nonché da ulteriori idonee garanzie reali e/o personali laddove ritenute necessarie. Il periodo di preammortamento è determinato in funzione della complessità e dell’articolazione del piano e non può essere superiore a 36 mesi.
Il Soggetto gestore eroga la somma direttamente al soggetto venditore dell’immobile o dell’azienda (o ramo d’azienda) e/o direttamente ai creditori dello stesso che vantano diritti sul bene ovvero ancora direttamente agli organi delle procedure concorsuali, e al Soggetto proponente per le somme eventualmente anticipate.
art. 6, comma 6, punto ii., lettere a), b) e c); art. 10, comma 6 dell’Avviso
Condizioni
| Durata | Massimo 15 anni comprensivi di un periodo di preammortamento |
| Periodicità dei pagamenti | Mensile o trimestrale o semestrale |
| Tasso | Fisso pari a EURIRS vigente alla data di sottoscrizione del contratto di leasing maggiorato di uno spread determinato con la metodologia indicata dalla Comunicazione della Commissione Europea (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (così nella Tabella 3 dell’Avviso, anche per il mutuo) |
| Garanzie | Garanzie reali e/o personali opzionali sulla base delle risultanze dell’istruttoria di merito creditizio (così la Tabella 3; l’ipoteca è richiesta dall’art. 6, comma 6, punto ii., lettera b), riportata sopra) |
Tabella 3 dell’Avviso
Costi che il finanziamento può ricomprendere
Il finanziamento del Fondo di Competitività può ricomprendere i seguenti costi:
- costi di eliminazione di abusi edilizi, vizi ed irregolarità sanabili dell’immobile, costi di ristrutturazione e/o di messa in sicurezza e/o a norma;
- costi di ampliamento entro il limite del 20% della dimensione dell’immobile;
- esclusivamente nei casi di interventi di riattivazione, di un’azienda o di un ramo d’azienda, costi di messa in sicurezza e/o a norma degli impianti e dei macchinari specifici oggetto di acquisizione.
Questi costi sono ammessi a condizione che il Soggetto proponente presenti la documentazione tecnica, progettuale, ed il computo metrico estimativo attraverso il quale vengano identificati, descritti e quantificati in modo puntuale i lavori da eseguire. Dette previsioni di spesa dovranno essere oggetto di apposita valutazione di congruità in seno alla perizia di stima.
art. 5, comma 5 dell’Avviso
La perizia di stima
Nel corso dell’istruttoria, e comunque preliminarmente all’attuazione dell’operazione (acquisto e contestuale concessione in leasing o mutuo), il Soggetto gestore deve acquisire una perizia giurata di stima, predisposta secondo le linee guida ABI, redatta da valutatore qualificato indipendente secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, selezionato dal Soggetto gestore, con oneri a carico del Soggetto proponente. Ciò che deve risultare dalla perizia è elencato all’art. 8, comma 1.
Detta perizia ha validità fino a un massimo di dodici mesi dalla data di stesura. Decorso detto termine il Soggetto gestore può disporre un aggiornamento della stessa con oneri a carico del Soggetto proponente.
Qualora l’intervento finanziario preveda il finanziamento degli oneri legati alla forma tecnica prevista o di nuovi immobili, si applicano i commi 4 e 5 dell’art. 8.
art. 8, commi 1, 4 e 5 dell’Avviso
Come avvengono le erogazioni
L’erogazione connessa all’acquisizione dell’immobile o del compendio aziendale avviene con le modalità ed alle condizioni specificatamente previste nel contratto di leasing finanziario ovvero nel contratto di mutuo ipotecario immobiliare.
Qualora l’intervento finanzi i costi accessori di cui all’art. 6, ovvero sia diretto a finanziare la realizzazione di nuovi immobili, l’erogazione avviene, a seguito di specifica richiesta avanzata dal Soggetto beneficiario, fatte salve le specifiche pattuizioni previste in sede contrattuale, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- a) l’erogazione avviene per stati di avanzamento lavori (SAL), in numero non superiore a 5 ed entro il periodo di pre-locazione o di preammortamento previsto contrattualmente;
- b) il primo SAL non potrà essere inferiore al 20% delle spese complessivamente previste;
c) l’erogazione è in ogni caso subordinata:
- i. alla presentazione di fatture o altri giustificativi di spesa fiscalmente regolari in originale e/o in copia conforme;
- ii. alla certificazione del SAL da parte del tecnico incaricato della direzione dei lavori;
- iii. qualora il pagamento del SAL non sia stato anticipato finanziariamente dal Soggetto beneficiario, all’indicazione da parte della stessa degli elementi e delle dichiarazioni necessarie affinché il Soggetto gestore possa provvedere al pagamento diretto in favore dei fornitori (non sono ammesse anticipazioni effettuate per contanti);
- iv. qualora sia richiesto il cofinanziamento da parte del Soggetto beneficiario, la dimostrazione dell’avvenuto pagamento della quota di competenza, accompagnato dalla documentazione che comprovi l’incasso da parte del fornitore (non sono ammessi pagamenti effettuati per contanti).
Il Soggetto gestore dispone il bonifico relativo al SAL entro il termine di 20 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta per l’erogazione. Per ciascuna erogazione a SAL, il Soggetto beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione di quietanza al Soggetto gestore.
art. 10, commi 4, 8, lettere a), b) e c), punti i.-iv., 9 e 10 dell’Avviso
Documentazione richiesta per ciascuna forma tecnica
Oltre alla documentazione generale elencata all’art. 7, comma 4, l’istanza si compone di ulteriore documentazione obbligatoria in ragione della specifica forma tecnica del finanziamento richiesto, indicata in Appendice all’Avviso: un elenco per il leasing finanziario immobiliare o sale and lease-back, uno per il leasing finanziario d’azienda, uno per il mutuo ipotecario. La presenza della documentazione e la corretta compilazione dei campi obbligatori del modulo di domanda rappresentano condizioni di ricevibilità. L’inadempienza, pertanto, determina l’esclusione del Soggetto proponente. Il selettore della forma tecnica elenca, per ciascuna forma tecnica, i documenti dell’Appendice con la sua numerazione.
Qualora l’immobile o il complesso aziendale sia ubicato all’interno di un Consorzio industriale, è onere del Soggetto proponente, in uno con l’impresa cedente, produrre la documentazione indicata all’art. 5, comma 4.
art. 7, commi 4, 5 e 6; art. 5, comma 4; Appendice documentazione dell’Avviso
Ultimo aggiornamento: 5 ottobre 2026. In caso di difformità fanno fede il testo dell’Avviso approvato con Determinazione n. 822 prot. n. 7906 del 10 agosto 2026 e i relativi allegati, pubblicati sul sito della Regione Autonoma della Sardegna.
Ultimo aggiornamento
19 Ottobre, 2026
Sfirs Sardegna