Società
La SFIRS S.p.A. (Intermediario Finanziario ex artt. 106 e 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385) concorre, in attuazioni dei piani, programmi ed indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna, allo sviluppo economico e sociale del territorio.
La SFIRS S.p.A. (Intermediario Finanziario ex artt. 106 e 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385) concorre, in attuazioni dei piani, programmi ed indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna, allo sviluppo economico e sociale del territorio.
Organi sociali
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dalla Regione Autonoma della Sardegna, a norma dell'articolo 2449 del Codice Civile. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione soggetti che abbiano interessi nelle imprese partecipate dalla Società.
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dalla Regione Autonoma della Sardegna, a norma dell'articolo 2449 del Codice Civile. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione soggetti che abbiano interessi nelle imprese partecipate dalla Società.
Statuto
Lo statuto della SFIRS S.p.A. - Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.A. - approvato dalla assemblea dei soci del 30 giugno 2011.
Lo statuto della SFIRS S.p.A. - Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.A. - approvato dalla assemblea dei soci del 30 giugno 2011.
Trasparenza
In tema di "vigilanza prudenziale", la Banca d’Italia, con il 7° aggiornamento della circolare 216 del 05/08/1996, oltre a definire i requisiti patrimoniali (minimi) a fronte dei rischi di primo pilastro (rischio di credito, di mercato e operativo), disciplina il processo di controllo prudenziale (secondo Pilastro) e introduce l'obbligo di informare il pubblico con apposite tabelle informative, in merito alla propria adeguatezza patrimoniale, all’esposizione ai rischi ed alle caratteristiche generali dei sistemi di gestione, controllo e monitoraggio dei rischi stessi (terzo Pilastro).
In tema di "vigilanza prudenziale", la Banca d’Italia, con il 7° aggiornamento della circolare 216 del 05/08/1996, oltre a definire i requisiti patrimoniali (minimi) a fronte dei rischi di primo pilastro (rischio di credito, di mercato e operativo), disciplina il processo di controllo prudenziale (secondo Pilastro) e introduce l'obbligo di informare il pubblico con apposite tabelle informative, in merito alla propria adeguatezza patrimoniale, all’esposizione ai rischi ed alle caratteristiche generali dei sistemi di gestione, controllo e monitoraggio dei rischi stessi (terzo Pilastro).