SOCIETA' FINANZIARIA REGIONE SARDEGNA
Fondi di garanzia
Tra i nuovi strumenti gestiti dalla SFIRS un ruolo importante è attribuito ai Fondi di garanzia, finalizzati a favorire l’accesso al credito delle PMI operanti all’interno del territorio regionale.

Gli interventi dei Fondi, alimentati con risorse regionali e/o comunitarie, consistono nel rilascio di garanzie dirette a fronte di linee di fido concesse alle imprese da banche e altri intermediari finanziari, e di contro/cogaranzie sulle garanzie rilasciate dai consorzi fidi a fronte degli interventi concessi dagli stessi Istituti alle PMI.

I Fondi di Garanzia, quindi, forniscono un importante supporto all'impresa attraverso l'intervento a prima richiesta della garanzia regionale a presidio del rischio di credito dei rapporti con il sistema bancario.

Fondo di Garanzia per le PMI operanti in Sardegna (L.R.1/2009, art.4, comma 4)
Con delibera del 16 dicembre 2009, la Giunta Regionale ha istituito il Fondo regionale di garanzia, finalizzato a favorire l'accesso al credito delle PMI operanti in Sardegna.

La dotazione del Fondo è pari a 243 milioni di euro.

La garanzia a valere sul Fondo è concessa fino ad un massimo dell’80% in caso di garanzia diretta e di controgaranzia e 40% nel caso di cogaranzia.

Le garanzie possono essere rilasciate fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro per singola PMI.

La durata della garanzia diretta, controgaranzia e cogaranzia non può essere superiore a 144 mesi, indipendentemente dalla durata delle operazioni finanziaria.

Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili nelle aziende agricole (L.R.15/2010, art.12, comma 3)
Il Fondo è destinato a favorire l’accesso al credito da parte delle imprese agricole che intendono installare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili aventi potenza massima fino a 60 KW per singola impresa e fino a 200 KW per imprese aggregate.

Sono ammissibili ai benefici del Fondo, oltre agli investimenti da eseguire su strutture apposite, anche gli impianti da realizzare su fabbricati o strutture già esistenti presso l’azienda agricola.

Sono escluse le PMI operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) 1857/2006.
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