SOCIETA' FINANZIARIA REGIONE SARDEGNA
Fondo di Garanzia FESR
 
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Selargius, operaio presso un'industria serigrafica
Fondo di garanzia: un nuovo strumento a supporto delle PMI gestito da SFIRS.

Con delibera del 16 dicembre 2009, la Giunta Regionale ha istituito un nuovo Fondo regionale di cogaranzia e controgaranzia, finalizzato a favorire l'accesso al credito delle PMI operanti in Sardegna la cui gestione è stata affidata alla SFIRS SpA.
La dotazione iniziale del Fondo è 238,2 milioni.
Il 30 marzo 2010 la Giunta Regionale ha approvato in prima lettura le direttive di attuazione.

Il Fondo di garanzia:
• consente il rilascio di garanzie a prima richiesta, in forma di controgaranzia o cogaranzia, su linee di credito concesse da banche a PMI;
• controgarantisce o cogarantisce le garanzie rilasciate dai Confidi con sede operativa o legale in Sardegna (il cumulo delle garanzie rilasciate - Fondo + Confidi - non può superare l'80% delle linee di credito garantite);
• la controgaranzia è prevista fino all'80% della garanzia prestata dai Confidi (max 64% della linea di credito garantita);
• la cogaranzia è prevista fino al 40% della linea di credito garantita, a fronte di una garanzia di pari entità rilasciata da un Confidi.

Garanzie ammissibili
Sono ammissibili alle garanzie del fondo le seguenti operazioni:

Rifinanziamenti:
• finanziamenti di durata (comprensiva di eventuale preammortamento fino a 12 mesi) non inferiore a 36 mesi e non superiore a 144 mesi, concessi sotto qualsiasi forma a PMI e finalizzati:
- al consolidamento dell'indebitamento a breve termine, con vincolo della Banca al mantenimento di tutte le altre linee in essere non oggetto di consolidamento, e comunque di tutte le linee di smobilizzo commerciale, per almeno ulteriori 12 mesi o fino alla naturale scadenza, pena la decadenza della garanzia acquisita;
- alla rinegoziazione di finanziamenti finalizzata alla riduzione della rata;

Nuovi Finanziamenti:
• operazioni finanziarie di qualsiasi genere – durata max 18 mesi meno un giorno, destinate all'ottenimento di finanza addizionale rispetto a quella già in essere, con vincolo della Banca al mantenimento delle linee già in essere per almeno ulteriori 12 mesi o fino alla naturale scadenza;
• operazioni finanziare di durata (comprensiva di eventuale preammortamento fino a 12 mesi) non inferiore a 18 mesi e non superiore a 144 mesi, concessi sotto qualsiasi forma (anche leasing) a PMI e per la copertura di programmi di investimento finalizzati a sostenere i processi di crescita e innovazione.

Limiti di valore
Le garanzie rilasciate dal fondo sono soggette a limiti di valore:
• se rilasciate secondo le modalità e i criteri degli aiuti "de minimis" , il limite di importo garantito è pari a 1,5 milioni per impresa;
• se rilasciate secondo regimi di garanzia statale, il cui Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) a beneficio delle PMI è calcolato in base ai c.d. "premi esenti", il limite di importo garantito è pari a 2,5 milioni per impresa.

Altre caratteristiche del Fondo
Sono ammissibili, con particolari e specifiche limitazioni, le imprese operanti in tutti i settori.

Regolamento
Un apposito regolamento disciplina nel dettaglio le procedure operative e quant'altro non specificato dalle Direttive di Attuazione. In particolare, il regolamento stabilisce che:
• In fase di prima applicazione e, comunque, fino al 31 dicembre 2010, sono ammissibili alla cogaranzia e alla controgaranzia del Fondo le garanzie fino ad un importo massimo di euro 1.500.000,00 per singola PMI, secondo le modalità e i criteri degli aiuti "de minimis".
• Sono ammissibili alla cogaranzia e alla controgaranzia del Fondo anche i finanziamenti e rifinanziamenti che prevedano un piano di ammortamento di durata superiore a 144 mesi, ma in tal caso può essere concessa una cogaranzia o una controgaranzia di durata non superiore allo stesso limite.
• Fino alla emanazione di specifiche circolari previste dalle direttive, la misura massima dell'intervento del Fondo è:
- per la controgaranzia: in misura non superiore al 60% dell'ammontare della garanzia prestata dal Garante, a condizione che quest'ultimo abbia a propria volta garantito una quota non superiore all'80% di ciascun rifinanziamento o nuovo finanziamento;
- per la cogaranzia in misura non superiore all'80% dell'ammontare della garanzia concessa dal garante. L'importo complessivo garantito non deve comunque eccedere il limite dell'80% del finanziamento stesso.

In entrambi i casi, la misura è elevata fino al massimo previsto dalle direttive per le operazioni finanziarie (comprese le operazioni di locazione finanziaria) destinate alla copertura di programmi di investimenti finalizzati a sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese e sviluppo di filiere produttive.

Documenti correlati

Avviso [file.pdf]
Regolamento del 18/10/2011 (sostituito il 04/11/2011) [file.pdf]
Determina 8786 del 18/10/2011 - Approvazione modifica regolamento Fondo di Garanzia [file.pdf]

Direttive di Attuazione Fondo Garanzia FESR (link modificato il 28/10/2011) [file.pdf]
Guida alla compilazione [file.pdf]
Informativa Privacy (Dichiarazione di Consenso) [file.pdf]


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